All’interno di un cantiere la figura principalmente responsabile della sicurezza sul lavoro è quella del Committente, in quanto soggetto che concepisce, programma, progetta e finanzia un’opera. Sul Committente ricade infatti l’obbligo di garantire le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, di valutare ed eliminare tutti i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo. Queste misure generali di tutela sono riconducibili all’art.15 del D. Lgs. N. 81/2008 e, pertanto, il Committente è tenuto a rispettarle fin dal momento in cui deve effettuare le prime scelte tecnico-organizzative e pianificare le varie fasi di attività cantieristica.
Quando il Committente non possiede gli strumenti o le competenze necessarie ad operare scelte tecnico-organizzative e a pianificare le varie fasi di attività in cantiere può procedere alla nomina di un’altra figura in grado di svolgere i compiti previsti ai sensi del d. lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro in suo nome e per suo conto: si tratta, appunto, del Responsabile dei lavori.
La designazione del Responsabile dei Lavori con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa consente al Committente di essere esonerato dalla responsabilità sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo.
Il Responsabile dei Lavori è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra e interagisce con quella di altre figure di garanti (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.). È una persona fisica e, in quanto tale, soggetto a obblighi penalmente sanzionabili.
Quella del Responsabile dei lavori è quindi una posizione delicata, che noi BS Ingegneria sappiamo assumere con perizia e con l’opportuno bagaglio di esperienza ventennale.
Quando occorre nominare il Responsabile dei Lavori (81/08)?
Quando il Committente non possiede gli strumenti e le capacità tecnico-professionali necessarie per assumersi le responsabilità previste dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, risulta necessario affidare il ruolo di Responsabile a una figura professionale specializzata in grado di interpretare e rispettare correttamente il progetto da portare a termine, nell’osservanza dei vincoli normativi vigenti. Questa figura è appunto il Responsabile dei lavori.
Nello specifico ci sono diverse circostanze in cui è opportuno nominare un Responsabile dei lavori per la sicurezza nei cantieri edili, che operi in luogo e per conto del Committente responsabile:
Tuttavia, bisogna fare una distinzione tra Committente privato e pubblico: mentre il primo è libero di nominare un Responsabile dei lavori scelto liberamente e discrezionalmente, il secondo è vincolato alla nomina di un Responsabile del Procedimento.
In entrambi i casi, comunque, l’esonero del Committente dalle incombenze previste dalla normativa di riferimento non implica la totale assenza di responsabilità in capo al medesimo: infatti, in caso di irregolarità che prevedano sanzioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per culpa in eligendo -nel caso in cui abbia nominato un Responsabile dei lavori che, alla prova dei fatti, si sia dimostrato non idoneo- o, ancora, per culpa in vigilando -nell’ipotesi di mancato o insufficiente controllo sull’operato del delegato-.
Come si nomina il Responsabile dei lavori? La delega scritta
La nomina del Responsabile dei Lavori richiede necessariamente la forma scritta e sottoscritta dalle parti interessate, altrimenti il Committente continuerebbe ad essere la figura responsabile, nonostante la nomina.
Deve essere specifica e formale (per tutte Cass. Pen. sent. N. 10544 dell’8 marzo 20218) redatta nelle forme dell’art. 16 D.lgsv n. 81/2008.
Noi di BS Ingegneria ci occupiamo di redigere l’incarico del Responsabile dei Lavori con l’indicazione specifica dei poteri decisori, decisionali e di spesa conferiti dal Committente e gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro che gli vengono trasferiti.
Perché solo un incarico che contenga le specificazioni delle competenze affidate al Responsabile dei Lavori può esonerare il Committente dalla responsabilità penale. (Cass. Pen sent. n. 14012 del 2 aprile 2015).
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