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Piano Operativo di Sicurezza (POS): contenuti minimi

Il POS è la valutazione dei rischi delle singole lavorazioni svolte all’interno del cantiere, allo scopo di gestirle e realizzare in sicurezza.

Cos’è il POS?

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento di valutazione per il cantiere specifico che tutte le imprese affidatarie e/o esecutrici devono provvedere a redigere, prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto e definito dal D.Lgs.81/08  e s.m.i..

Il POS deve essere redatto dal Datore di Lavoro, come previsto e definito dall’articolo 17 del D.Lgs.81/08  e s.m.i., in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta i seguenti argomenti:

  • la valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori in relazione alle opere da realizzarsi, che siano eseguite in maniera diretta o in subappalto ad altre ditte esecutrici,
  • le misure tecniche organizzative e le procedure di prevenzione e protezione da adottare all’interno del cantiere per eliminare o ridurre al massimo i possibili rischi presenti, prediligendo i sistemi di protezione collettiva rispetto ai sistemi di protezione individuale
  • le misure tecniche organizzative e le procedure di organizzazione adottate dall’impresa per la realizzazione delle opere affidategli.

Il Datore di lavoro potrà avvalersi di tecnici e specialisti del settore, come avviene per il DVR, ma ne resterà sempre unico responsabile, considerato che è a piena conoscenza della propria struttura tecnico organizzativa e delle procedure in essere all’interno della propria azienda.

Il POS, in sintesi, è la valutazione dei rischi delle singole lavorazioni svolte all’interno del cantiere, allo scopo di gestirle e realizzarle in sicurezza.

Piano Operativo di Sicurezza: i contenuti minimi

Il POS deve essere completo di tutti i contenuti minimi indicati all’allegato XV punto 3.2.1, del Dlgs n.81/08:

  1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari; i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; il nominativo del medico competente ove previsto; il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  2. le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;

I punti “a” e “b” possono essere sintetizzati come un organigramma dell’impresa per la gestione della sicurezza all’interno del cantiere – ogni figura sa cosa fare e cosa devono fare gli altri.

c. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

I punti “c” e “d” possono essere sintetizzati come la descrizione delle soluzioni che il Datore di lavoro, tenendo conto della propria organizzazione e delle risorse disponibili o reperibili, adotta per realizzare l’opera in sicurezza.

e. l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

In merito al punto “e” il Datore di lavoro seleziona in fase preliminare tutti i preparati e sostanze che saranno necessarie per realizzare l’opera, quali cemento, collanti, solventi tra quelli che siano il più possibile il meno nocivi per gli addetti e di conseguenza per l’ambiente. Nel caso siano presenti prodotti speciali non sostituibili indicherà tutte le procedure necessarie per cui vengano impiegati nella maniera più sicura possibile dai lavoratori.

f. l’esito del rapporto di valutazione del rumore;

In relazione alle attività da realizzare e alle attrezzature introdotte, alla durata effettiva delle attività ed ai gruppi di lavoro impiegati (divisi per gruppi omogeni) il Datore di lavoro effettua una valutazione sul rischio rumore che sarà presente in cantiere. È utile evidenziare che anche se non è un obbligo normativo, da buon padre di famiglia, il Datore di lavoro dovrebbe eseguire anche una valutazione del rischio delle vibrazioni derivanti dall’uso delle attrezzature impiegate.

g. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

j. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Questi ultimi punti possono essere descritti in sintesi come le procedure operative adottate dal Datore di lavoro per la realizzazione delle opere commissionate.

Piano Operativo di Sicurezza: modello semplificato

Il POS con modello semplificato è stato introdotto dal Decreto Interministeriale 9 settembre 2014; si tratta di un modello standardizzato nato con lo scopo di semplificare gli adempimenti formali senza venire meno ai contenuti minimi previsti o alla tutela della sicurezza all’interno del cantiere.

La scelta di redigere il POS con metodologia classica o semplificata è una scelta del datore di lavoro dell’impresa non condizionata dal tipo di attività svolta o dalla tipologia del cantiere.

Il modello semplificato nasce con la finalità di essere il più chiaro possibile per i preposti e gli addetti operanti in cantiere, in modo che sia di facile consultazione ed interpretazione durante la giornata lavorativa.

Piano Operativo di Sicurezza: quando deve essere trasmesso

Il Datore di lavoro dell’Impresa affidataria provvede a trasmettere, almeno quindici giorni prima dell’inizio delle opere, copia del proprio POS al proprio RLS, al Committente, al Responsabile dei lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ove presenti / nominati.

Copia del POS dovrà essere trasmesso alle ditte subappaltatrici unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, in modo da consentire alla stesse di redigere il proprio POS per le attività di competenza.

Ricordiamo che gli Artigiani / Lavoratori autonomi che operano in cantiere in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza avvalersi di dipendenti, collaboratori, soci lavoratori e/o coadiuvanti familiari non sono tenuti alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza.