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Coordinamento della sicurezza dei lavori in cantiere

Coordinamento della sicurezza dei lavori in cantiere

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI IN CANTIERE

Il cantiere è una realtà temporanea e mobile, sempre a rischio elevato. Spesso vi agiscono, pur su fronti distinti, più imprese differenti, con esigenze diverse. Di qui la criticità di operazioni e manovre e la moltiplicazione dei pericoli interferenziali. Noi di BS sappiamo bene che solo un’accurata organizzazione dei lavori può scongiurare incidenti e infortuni. 

E ci impegniamo per coordinare i vari interventi in modo da garantire sempre, in ogni istante, la sicurezza e la salute dei lavoratori. I nostri specialisti intervengono sin dalle fasi progettuali, precedenti l’apertura del cantiere. Quindi, a lavori iniziati, rafforzano il controllo sulla esecuzione delle opere, man mano che si avvicendano i vari soggetti incaricati: imprese e lavoratori autonomi. Una sequenza puntuale e misurata, degna di un direttore d’orchestra.

IN COSA CONSISTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI?

La sicurezza del cantiere è un progetto complesso, che va definito prima dell’avvio dei lavori. Il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori consiste appunto in una serie di disposizioni preventive, stabilite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, o CSP. Figura individuata dal committente o dal responsabile dei lavori, il CSP deve sempre impartire direttive specifiche, coerenti con le lavorazioni del singolo cantiere. Sulla base del profilo dell’opera, vengono definite le modalità organizzative, le procedure e le misure preventive e di tutela mirate a ridurre i rischi nella sequenza delle diverse attività. BS si distingue per la precisione delle istruzioni, a tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Quali sono i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione?

Gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono quelli definiti dall’art. 91 del dlgs 81/08:

  • redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
  • predisporre il fascicolo dell’opera (FO);
  • coordinare l’applicazione dei principi e delle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all’atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori.


Il PSC e il fascicolo dell’opera (FO) sono due documenti fondamentali finalizzati ad individuare i rischi presenti all’interno del cantiere.

IN COSA CONSISTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI?

Rigorose tempistiche scandiscono la vita del cantiere. Perciò è necessario un Coordinamento della sicurezza specificamente pensato per la fase di esecuzione dei lavori. Le sue disposizioni calano nel concreto dei lavori le misure indicate nel Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Diventano quindi indispensabili e costanti le valutazioni di eventuali rischi interferenziali e le verifiche sul cronoprogramma, con sempre possibili revisioni. Via via che subentrino modifiche nel piano delle attività, con ingressi di nuove imprese esecutrici o nuovi lavoratori autonomi, viene aggiornato infatti il calendario del cantiere, con parallele previsioni di nuovi sopralluoghi e controlli. Si tratta di adeguamenti essenziali, che il nostro studio segue con scrupolo e assiduità.

Quali sono i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di ESECUZIONE?

I compiti del CSE sono precisati dall’art. 92 del dlgs 81/08. Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori si occupa di:

  • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (ove previsto) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • controllare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo;
  • adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza rispetto alle prescrizioni del PSC;
  • proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; nel caso il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.


In particolare, quest’ultimo obbligo conferma la funzione di garanzia del CSE nel potere/dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose. Non a caso il coordinatore in fase di esecuzione deve visitare il cantiere con sistematicità, proprio per rilevare eventuali lavorazioni pericolose.

COS'È IL PSC?

Il PSC è una relazione tecnica da allegare al contratto di appalto che delinea le fasi operative dei lavori e rileva le situazioni di rischio e le misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere. Il PSC è un documento fondamentale per tutta la durata del cantiere. Rappresenta una garanzia del corretto svolgimento delle attività nel rispetto della sicurezza.

COS'È L'FO?

Il fascicolo dell’opera è un documento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Contiene le informazioni relative all’intera vita di un’opera e le comunicazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e per le manutenzioni future. A tutti gli effetti si tratta di un elaborato tecnico, che integra il progetto esecutivo e che accompagna l’opera per l’intero suo ciclo di vita. Fa parte della documentazione che obbligatoriamente va tenuta in cantiere – a disposizione per ispezioni e consultazioni – e richiede un aggiornamento costante.

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