TELEFONO

+39 011 0371970

Email

info@bsingegneria.srl

Uno “sguardo” ai lavori in quota

Analizzando i dati elaborati dall’INAIL sulle cause degli infortuni in Edilizia risulta che il lavoro in quota è una delle cause più frequenti di infortunio sul lavoro in ragione dell’altezza, degli eventuali ostacoli e della mancata adozione di opportune misure di sicurezza.  Si può dire, quindi, che il settore dei lavori in quota sia uno tra quelli maggiormente esposti a scenari e situazioni di rischio alto. Per garantire la sicurezza dell’operatore in quota, il datore di lavoro dell’impresa deve introdurre misure di prevenzione e protezione, dando priorità alle misure collettive rispetto a quelle individuali, poiché le misure di protezione collettive intervengono direttamente sulla fonte del pericolo e limitano i rischi a tutti i lavoratori e non solo al singolo lavoratore.

LAVORI IN QUOTA: DEFINIZIONE

L’art.107 del Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 e smi) definisce i lavori in quota come “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta dall’alto da una quota posta ad un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”. Quindi il lavoro in quota non è solo l’attività lavorativa svolta in alto, ma qualsiasi lavoro che prevede il rischio di caduta da oltre i due metri di altezza.

Squadra di lavoratori impegnati nella pulizia di vetrate

QUALI SONO I RISCHI? COME SI POSSONO LIMITARE?

Il rischio più frequente per chi lavora in quota è chiaramente la caduta dall’alto che, nel caso in cui non siano state messe in atto le necessarie misure di sicurezza, può comportare conseguenze molto gravi.

Come già anticipato, il datore di lavoro deve introdurre misure di prevenzione e protezione per garantire la sicurezza dei lavoratori, privilegiando le misure collettive. Per questo introdurrà dispositivi di protezione collettivi (DPC) come: parapetti, che impediscono la caduta dall’alto del lavoratore, reti di sicurezza, che impediscono e riducono gli effetti della caduta dall’alto ed infine i sistemi combinati, ovvero parapetti e reti di sicurezza integrati fra loro.

QUALI SONO I DISPOSITIVI ANTICADUTA?

Il datore di lavoro per limitare i rischi dovrà inoltre fornire dispositivi di protezione individuale (DPI), che nel caso dei lavori in quota si chiamano appunto “anticaduta” e rientrano nei DPI di III categoria, destinati a scongiurare rischi di morte o lesioni gravi. Nei DPI anticaduta troviamo: imbracature di sicurezza anticaduta con cordino di trattenuta e/o con assorbitore di energia, scarpe antinfortunistiche e caschetto di protezione del capo con cinturino sottogola.

QUAL È LA FORMAZIONE PER I LAVORI IN QUOTA?

Il lavoratore, quindi, per poter operare in quota nel massimo della sicurezza dovrà prima essere informato, formato e addestrato.

L’aspetto legato alla formazione dei lavoratori in quota è pertanto fondamentale per limitare i possibili rischi. Pertanto, per garantire a sé stesso e ai compagni di squadra un’adeguata sicurezza, il lavoratore dovrà frequentare un corso specifico, che comprende sia una parte teorica (formazione), sia una parte pratica (addestramento).

LAVORI IN QUOTA: QUALI I DOVERI DEL DATORE DI LAVORO?

Inoltre, prima di dare corso a interventi in quota, il datore di lavoro deve informare il lavoratore sui rischi specifici a cui è esposto in relazione all’attività svolta, precisando le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia (come previsto dall’Art.36 del D.lgs 81/2008 e smi).