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L’ABC del commitente

Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro riserva l’intero Titolo IV Cantieri Temporanei o Mobili, per trattare il cantiere edile, ovvero il particolare luogo di lavoro ove si svolgono i ‘lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (…)’ (Allegato X del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.).

Tra le figure coinvolte in questo ambiente, il coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori riveste un’importanza cruciale: figura chiave, con un ruolo difficile e una “posizione intermedia tra il committente e il progettista, al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere”. 

L’operato del coordinatore, infatti, “richiede conoscenze sempre più specifiche delle tecniche costruttive, oltre che un continuo aggiornamento sull’evolversi normativo” (“La progettazione della sicurezza nel cantiere” – Inail).

Di seguito andiamo ad approfondire quali obblighi e responsabilità – anche solo in caso di semplice ristrutturazione interna dell’abitazione – ha il Committente, o Responsabile dei Lavori, e per i quali può incorrere in sanzioni di tipo penale, a seguito di visita ispettiva o di infortunio sul lavoro nel corso delle lavorazioni.

Chi nomina il coordinatore della sicurezza

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono incaricati dal Committente o il Responsabile dei Lavori se nominato.

Chi è il Responsabile dei Lavori

Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Testo Unico della Sicurezza.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei Lavori.

Quando serve il coordinatore sicurezza cantiere

Il committente o il responsabile dei lavori designa:

  • il coordinatore per la progettazione, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e smi).
  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, prima dell’affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90 comma 4 del D.Lgs. 81/08 e smi). Questa disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (art. 90 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi).

In ogni caso, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui:

all’articolo 91, comma 1

[art. 91 comma 1] Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

  • redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  • predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

all’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)

[art. 92 comma 1] Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

  • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Cosa fa il coordinatore della sicurezza

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei Lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese (affidatarie / esecutrici / lavoratori autonomi) impegnate nei lavori, al fine di ridurre i rischi in cantiere.

L’azione del CSE è quella relativa al coordinamento di lavorazioni particolarmente critiche che si svolgono nello stesso tempo e nella stessa area di cantiere, creando dei rischi interferenziali, ovvero inerenti alla realtà di cantiere (caratteristiche del sito, del suo contorno, delle tipologie delle lavorazioni svolte da tutti i soggetti presenti in cantiere e delle loro possibili interferenze spaziali e/o temporali).

Qual è la differenza tra CSP e CSE

Gli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/08 e smi distinguono gli obblighi del coordinatore per la progettazione (CSP) e gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione (CSE).

Mentre il primo – il CSP – redige:

  • il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): costituito da relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
  • il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il CSE verifica:

  • l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte delle imprese per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo.
  • la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Nei successivi due paragrafi sono riportati gli obblighi in carico ad entrambe le figure (CSP-CSE), così come previsti dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

Quali sono i compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione – CSP

L’art. 91 del Testo Unico Sicurezza Lavoro individua i seguenti obblighi in capo al coordinatore per la progettazione durante la fase di progettazione dell’opera:a) redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;

b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tale documento è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

b-bis) coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.

Quali sono i compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione – CSE

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori – CSE:

  • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo
  • l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomidelle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all’articolo 100 ove previsto
  • la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica (obbligo di mezzil’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’articolo 100, assicurandone (obbligo di risultatola coerenza con quest’ultimoove previsto, adegua il PSC di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del PSC di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il legislatore, però, ha imposto al CSE, prima di procedere alla segnalazione al committente o al Responsabile dei Lavori, di contestare per iscritto alle imprese le inosservanze ai citati articoli, in modo da permettere un contraddittorio con le stesse e la successiva risoluzione del “problema” evidenziato.

La richiesta di segnalazione al committente o al RL non può che essere di tipo propositivo, visto che l’art.92, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/08, chiede al CSE di “indicare” il provvedimento più adeguato alla tipologia di entità della violazione commessa dall’impresa: sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o risoluzione del contratto.

Quali obblighi ha il Committente in cantiere anche se incarica UN’UNICA impresa o UN lavoratore autonomo

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

  • verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
  • chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  • trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Quando il Committente può essere soggetto a sanzioni

Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
  • dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5 – Designazione coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione:
  • dell’articolo 90, comma 9, lettera a) – Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese
  • dell’articolo 93, comma 2 – Obblighi di cui agli artt. 91 comma 1 e 92 comma 1 lett. a), b), c), d) ed e)
  • dell’articolo 100, comma 6-bis – Assicura attuazione obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3-bis e 3-ter
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione:
  • dell’articolo 90, comma 7 – Comunicazione del nominativo del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori alle imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi
  • dell’articolo 90 comma 9, lettera c) – Trasmissione all’amministrazione concedente di copia della notifica preliminare, del DURC e della dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’ulteriore documentazione
  • dell’articolo 101, comma 1, primo periodo – Trasmissione piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese