Tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro rientra la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi – DVR (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e smi).
Cos’è la valutazione del rischio
L’art. 2 del Testo Unico definisce la:
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Quindi, come previsto nell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi, la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Chi deve effettuare la valutazione dei rischi
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.
Che cosa è il DVR
Il documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi è denominato DVR – Documento di Valutazione dei Rischi.
Quando è obbligatorio il DVR
Indipendentemente dal settore di attività, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore nell’organico. Per lavoratore il Testo Unico individua:
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi riferiti a:
- misure di prevenzione e protezione attuate,
- programma di miglioramento,
- procedure per l’attuazione delle misure,
- nominativo del RSPP, RLS, Medico Competente
- mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici
con l’immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Cosa contiene il Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, deve contenere, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e smi:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Chi redige il DVR
Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del DVR devono essere effettuate dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Chi firma il DVR
Il DVR viene sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente ove nominato, e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Qual è la sanzione a carico del Datore di Lavoro se non effettua la valutazione dei rischi della sua azienda
Tra le sanzioni a carico del Datore di Lavoro:
- Per l’omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740,00 € a 7.014,40 €
- Per la redazione incompleta del D.V.R. (omessa indicazione di quanto previsto dall’art. 28), è punito con l’ammenda da 1.096,00 € a 4.384,00 €
Inoltre, la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi rientra tra le violazioni che espongono a rischi di carattere generale, per le quali gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, gli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Sono previste inoltre sanzioni a carico del Datore di Lavoro per il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro, e per la mancata redazione/aggiornamento del D.V.R. in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del R.L.S., in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente.
Qual è la struttura del DVR
Di seguito un esempio di struttura per un Documento di Valutazione dei Rischi:
- Dati identificativi aziendali: ragione sociale, contatti aziendali, indirizzo di tutte le sedi, tipologia di attività svolta, codice ATECO, numero dipendenti, dati anagrafici del Datore di Lavoro e di eventuali suoi formalmente delegati per compiti di sicurezza sul lavoro, planimetria (riportante anche i macchinari e gli impianti utilizzati e la loro collocazione).
- Organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle persone facenti parte del servizio di prevenzione e protezione (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti alla Gestione delle Emergenze).
- Descrizione dei luoghi di lavoro: descrizione di tutti i luoghi di lavoro destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
- Descrizione dei processi produttivi ed identificazione delle mansioni
- descrizione delle diverse fasi del processo produttivo con elenco degli impianti presenti, dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, delle sostanze chimiche impiegate;
- identificazione delle mansioni ed elenco dei lavoratori suddiviso per mansioni, associando a ciascun lavoratore i rischi principali a cui è esposto;
- Criteri di valutazione dei rischi: la valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.
- Analisi e valutazione dei rischi
- Verifica dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi
- Verifica delle macchine ed attrezzature
- Sorveglianza sanitaria
- Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- Elenco mansioni per rischi specifici
- Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
Qual è la differenza tra DVR e DUVRI
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) vengono spesso, erroneamente, confusi tra loro.
DUVRI e DVR partono da un presupposto comune, ovvero la valutazione dei rischi, ma hanno sostanzialmente ambiti di applicazione e destinatari diversi: in alcuni casi, quindi, il DUVRI può anche prendere spunto dai DVR delle aziende coinvolte, ma solamente per quelle attività che sono legate a rischi interferenziali.
A differenza del DVR, infatti, il DUVRI non è associato a un’azienda ma ad un’attività specifica (che coinvolge più soggetti). Cambiano, dunque, anche le modalità di aggiornamento del documento, visto che per i rischi interferenziali andrà adeguato a seconda dell’andamento dei lavori o dei servizi.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, invece, va rivisto in funzione delle modifiche e cambiamenti legati ai processi produttivi aziendali, o in caso di valutazioni specifiche con scadenza prefissata.
Diversi sono, inoltre, anche i soggetti responsabili della redazione dei due documenti:
- per il DVR è sempre il datore di lavoro (che non può delegare tale attività)
- per il DUVRI è il committente dell’appalto, che può coincidere o meno con il datore di lavoro.
Il DVR ha una data di scadenza?
La valutazione e il relativo documento devono essere immediatamente rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di:
- modifiche del processo produttivo
- modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori,
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Inoltre, alcune valutazioni specifiche hanno scadenze definite direttamente dalla norma tecnica cui si riferiscono. Per esempio la valutazione del rischio rumore ha una durata di 4 anni.
Dove si custodisce il DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a conclusione della valutazione, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel TU 81/08, su supporto informatico.
Cosa significa “data certa” del DVR
Come previsto dal comma 2, art. 28 del D.Lgs. 81/08 e smi, il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.