TELEFONO

+39 011 0371970

Email

info@bsingegneria.srl

Scale portatili: il controllo della sicurezza nei cantieri edili

Uno degli attrezzi più comuni reperibile nei cantieri edili è sicuramente la scala portatile, attrezzatura indispensabile per le lavorazioni che avvengono a quote superiori ad 1,80 mt.

Le scale portatili possono essere differenti, ed ognuna assolve ad una determinata mansione, ad un preciso utilizzo. Anche la loro composizione può essere diversificata. In passato, ad esempio, era molto più usuale adoperare scale in legno, oggi invece, il settore metallurgico ha messo a disposizione dei fabbricanti materiali in leghe d’acciaio che hanno un costo minore ed una maggiore resistenza, oltre, ovviamente, alla maneggevolezza che risulta essere elemento indispensabile se s’intende operare in piccoli cantieri dove spesso la fatica maggiore deriva dallo spostamento delle attrezzature.

Tutte le scale, in quanto attrezzature di lavoro, devono però essere corredate da una serie di documenti specifici e devono essere utilizzate seguendo criteri ben stabili, pena il potenziale nocumento dei lavoratori e l’accertamento con sanzione da parte degli enti ispettori.

Per chiarire cosa occorre controllare prima di adoperare una scala portatile oppure come utilizzarla vediamo di seguito alcune informazioni importanti.

Normativa scale portatili

La normativa di riferimento per questo piccolo ma importantissimo ambito della vita professionale del settore delle costruzioni è il seguente:

  • D.lgs. 81/08 e s.m.i. – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • D.lgs. 206/05 e s.m.i. – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229;
  • UNI EN 131-1: 2015 – Scale – Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali;
  • UNI EN 131-2: 2017 – Scale – Parte 2: Requisiti, prove, marcatura;
  • UNI EN 131-3: 2018 – Scale – Parte 3: Marcatura e istruzioni per l’utilizzatore;
  • UNI EN 131-4: 2007 – Scale – Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere;
  • UNI EN 131-6:2015 – Scale – Parte 6: Scale telescopiche;
  • UNI EN 131-7: 2013 – Scale – Parte 7: Scale movibili con piattaforma;
  • UNI EN 14183: 2004 – Sgabelli a gradini;
  • UNI 10401: 2004 – Scale d’appoggio portatili a sfilo e innestabili per usi professionali specifici per l’industria;
  • CEI EN 61478: 2002 – Lavori sotto tensione – Scale in materiale isolante;
  • CEI EN 50528: 2011 – Scale isolanti per uso su impianti di bassa tensione o in loro prossimità.

La normativa UNI EN 131 assolve al soddisfacimento dei requisiti tecnici dell’attrezzo, mentre le leggi nazionali regolano le responsabilità nei diversi ambiti: commercialeluoghi di lavorodomestico, etc.

Tipi di scale

Occorre anzitutto rilevare le differenti tipologie di scale. Nello specifico la Normativa UNI EN 131 – 1 classifica le scale in funzione delle proprie caratteristiche geometriche, configurative e costitutive:

  • Scale in appoggio a pioli semplice (ad un solo tronco);
  • Scale in appoggio a pioli innestabile o all’italiana;
  • Scale in appoggio a pioli a sfilo a sviluppo manuale o con meccanismo;
  • Scale in appoggio a gradini semplice (ad un solo tronco);
Scala1

 Scale in appoggio a gradini semplice (ad un solo tronco)

  • Scale doppie a pioli ad uno o a due tronchi di salita;
  • Scale doppie a gradini ad uno o a due tronchi di salita;
  • Scale doppie a gradini ad uno o a due tronchi di salita munita di piattaforma e di guardia-corpo;
  • Scale doppie a pioli e a gradini (un tronco a pioli e l’altro tronco a gradini);
  • Scale trasformabili a pioli a due tronchi;
  • Scale trasformabili a pioli a tre tronchi;
  • Scale multiposizione con cerniera a pioli incernierate longitudinalmente;
  • Scale multiposizione con cerniera a pioli incernierate lateralmente;
  • Scale multiposizione con cerniera a gradini incernierate longitudinalmente;
  • Scale multiposizione con cerniera a gradini incernierate lateralmente;
  • Scale telescopiche a pioli in appoggio;
  • Scale telescopiche a pioli doppie;

 Scale telescopiche a pioli doppie

  • Scale telescopiche a gradini in appoggio;
  • Scale telescopiche a gradini doppie;
  • Scale movibili con piattaforma a pioli larghezza del piolo maggiore o uguale a 20 mm e inferiore a 50 mm;
  • Scale movibili con piattaforma a pioli larghi larghezza del piolo maggiore o uguale a 50 mm e inferiore a 80 mm;
  • Scale movibili con piattaforma a gradini larghezza del piolo maggiore o uguale a 80 mm.

Ulteriori tipologie di scale sono previste dalla:

UNI EN 14183: 2004 “Sgabelli a gradini” che consistono in scale di altezze non maggiori di 1 metro (“stair type steps”) o 0,5 metri (“dome type step stools”);

UNI 10401: 2004 ”Scale d’appoggio portatili a sfilo ed innestabili per usi professionali specifici per ‘industria” che sono scale di lunghezza totale uguale o maggiore di 8 m con portata massima di 100 kg, utilizzabili, prevalentemente all’esterno, solo da personale addestrato.

Marcatura scale

Un elemento di controllo molto importante per evitare problemi legati all’utilizzo delle scale portatili nei cantieri edili consiste nella verifica della presenza della marcatura. Le scale portatili devono essere marcate secondo il d.lgs. 81/08 o la norma UNI di riferimento.

Precisamente:

Per la Marcatura secondo il d.lgs. 81/08 deve riportare i riferimenti proprio al d.lgs. 81/08.

Per la Marcatura secondo la UNI EN 131 la marcatura deve riportare le seguenti indicazioni:

  • numero della norma: UNI EN 131;
  • nome e indirizzo del fabbricante/distributore;
  • tipologia (descrizione, numero e lunghezza dei componenti, lunghezza massima della scala durante l’uso);
  • mese e anno di produzione e/o numero di serie;
  • indicazione dell’inclinazione per le scale dove questo non sia ovvio a causa della loro struttura o forma;
  • carico massimo totale portata (kg);
  • che la scala deve essere utilizzata da una sola persona alla volta;
  • peso della scala (espresso in kg);
  • isolamento (se presente).

Documentazione da tenere in cantiere

La documentazione da tenere a disposizione in un cantiere edile corrisponde a quanto prescritto nell’Allegato XX lett. c) del D.lgs 81/08, ovvero, “le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante: una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti; le indicazioni utili per un corretto impiego; le istruzioni per la manutenzione e conservazione; gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio, dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte 2.a; una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1.a e parte 2.a.”

Solitamente tale documentazione si presenta sottoforma di flyer semplicemente appoggiato all’involucro della scala che può essere erroneamente gettato via dopo la fase di disimpallaggio pertanto si raccomanda la massima attenzione.

Responsabilità scale

Una prima assunzione di responsabilità, sul corretto uso delle scale portatili, da parte del DdL viene esplicitata all’art.111 del TUSL “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, che al comma 3 così recita, “Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.”

Tale comma limita l’ambito di applicazione delle scale portatiti alla considerevole quantità di lavorazioni in cui viene precluso l’utilizzo di postazioni di lavoro più sicure, sia perché il tempo di utilizzo è breve sia per l’impossibilità di utilizzare attrezzature diverse in quel preciso luogo di lavoro.

Alla precedente necessaria condizione di giudizio da parte del DdL in ordine all’impiego di una scala a pioli si aggiunge il controllo ed il rispetto delle condizioni previste all’art.113 del D.lgs 81/08 denominato, appunto “scale”.

Tale articolo di legge stabilisce:

  • prescrizioni generali sulla configurazione delle scale fisse (comma 1);
  • prescrizioni generali sulla configurazione delle scale a pioli fissate a parete ed alte più di 5 m (comma 2);
  • prescrizioni generali sulla configurazione delle scale portatili a mano (comma 3);
  • prescrizioni generali sulla configurazione dei corrimano nelle scale dei ponteggi (comma 4);
  • trattenuta al piede da parte di una persona (comma 5);
  • assicurazioni del DdL (comma 6-7); utilizzo di scale portatili composte da due o più elementi (comma 8);
  • prescrizioni generali sulla configurazione delle scale doppie (comma 9);
  • deroghe (comma 10).

Il mancato rispetto delle prescrizioni precedenti comporta, ai sensi dell’art.159 c.1, l’arresto del DdL da tre a sei mesi ed una ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Utilizzo scale in sicurezza: 3 criteri d’Uso

Per l’uso della scala portatile è indispensabile attenersi alle indicazioni del fabbricante.

Tuttavia, alcune informazioni di carattere generale sono state elaborate dall’INAIL all’interno del Quaderno Tecnico relativo alle scale portatili, in cui è possibile distinguere tre diversi momenti:

  • prima dell’uso
  • durante l’uso
  • dopo l’uso

Prima dell’uso della scala è necessario:

– assicurarsi di essere in condizioni fisiche che consentano l’uso della scala. Alcune condizioni mediche, assunzione di farmaci o abuso di alcol o droghe potrebbero rendere l’uso della scala non sicuro;

– assicurarsi che sia correttamente posizionata per evitare danni se la si trasporta su un portapacchi o in un autocarro;

– ispezionarla dopo la consegna e prima del primo utilizzo per verificare le condizioni e il funzionamento di ogni sua parte;

– controllare visivamente che non sia danneggiata e che possa essere utilizzata in modo sicuro all’inizio di ogni giornata di lavoro;

– effettuare l’ispezione periodica secondo le istruzioni del fabbricante;

– assicurarsi che sia adatta all’impiego specifico;

– eseguire una valutazione del rischio in conformità alla legislazione del Paese di utilizzo prima di utilizzarla sul luogo di lavoro;

– verificare il peso massimo ammesso sulla stessa;

– verificare le condizioni della superficie di lavoro di appoggio;

– verificare l’integrità e la presenza di tutti i componenti, compresi i piedini di gomma o di plastica che devono essere inseriti correttamente nella loro sede;

– non utilizzarla se danneggiata;

– verificare che i gradini siano puliti, asciutti ed esenti da olii, da grassi e da vernici fresche;

– verificare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività sia in alto vicino al luogo di lavoro che nelle immediate vicinanze (non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non siano state prese precauzioni che consentono la loro chiusura; non collocare la scala in prossimità di balconi, pianerottoli, senza opportuni ripari o protezioni, non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche);

– verificare che per i lavori sotto tensione venga utilizzata solo quella per l’uso specifico;

– verificare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze pericolose;

– verificare che lo spazio davanti e ai lati della stessa sia libero da ostacoli;

– verificare che le condizioni atmosferiche siano adatte (assenza di vento, pioggia, ghiaccio al suolo ecc.);

– verificare che sia montata nella posizione corretta ovvero con la corretta angolazione per una scala di appoggio (angolo di inclinazione circa 1:4), con i pioli o i gradini orizzontali e completamente aperta per una scala doppia;

– verificare che i dispositivi di ritenuta, se previsti, siano completamente bloccati prima dell’uso;

– verificare che essa sia posizionata su una base piana, orizzontale e non mobile;

– verificare che essa sia appoggiata contro una superficie piana e non fragile e sia assicurata prima dell’uso, per esempio legandola o utilizzando un dispositivo di stabilizzazione adatto.

Durante l’uso della scala il lavoratore deve:

– non collocarla su attrezzature che forniscano una base per guadagnare posizione in altezza;

– posizionarla su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei gradini/pioli;

– assicurarsi che sia sistemata e vincolata in modo da evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. Qualora non sia attuabile l’adozione delle misure citate, la scala deve essere trattenuta al piede da un’altra persona;

– salire/scendere su/dalla stessa indossando l’abbigliamento adeguato e i DPI idonei sulla base della valutazione dei rischi (calzature ad uso professionale atte a garantire una perfetta stabilità e posizionamento; non a piedi nudi o con scarpe a tacchi alti o con ogni tipo di sandalo, non con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe ecc.);

– salire fino a un’altezza tale da consentirgli di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura;

– non esporsi lateralmente per effettuare il lavoro; la fibbia della cintura (ombelico) dovrebbe trovarsi all’interno dei montanti ed entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo durante tutta l’operazione;

– non lasciarla per accedere ad un altro luogo in quota senza una sicurezza supplementare, come un sistema di legatura o un dispositivo di stabilizzazione adatto;

– non utilizzarla per accedere a un altro livello in caso di scala doppia;

– non oltrepassare il terz’ultimo gradino di una scala in appoggio;

– non sostare sui due gradini/pioli più alti di una scala doppia senza piattaforma e guarda-corpo;

– non sostare sui quattro gradini/pioli più alti di una scala doppia con tronco a sbalzo all’estremità superiore se previsto dal fabbricante;

– non utilizzarla per effettuare lavori su parti elettriche sotto tensione a meno che non sia isolata;

– non utilizzarla all’esterno, in condizioni climatiche avverse come vento forte;

– adottare precauzioni per evitare che i bambini possano giocare sulla stessa;

– assicurare le porte (non le uscite antincendio) e le finestre, quando possibile, nell’area di lavoro;

– non usarla come ponte;

– non salire/scendere su/dalla stessa portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;

– posizionare sempre entrambi i piedi sulla stessa, non sbilanciandosi;

– tenersi in salita e in discesa sulla linea mediana, col viso rivolto verso la stessa e le mani posate sui pioli o sui montanti;

– mantenere il corpo centrato rispetto ai montanti;

– effettuare la salita e la discesa solo sul tronco predisposto per la salita (con gradini e pioli);

– stazionare sulla stessa solo per brevi periodi intervallando l’attività con riposo a terra;

– evitare di saltare a terra dalla stessa;

– evitare ogni spostamento della stessa, anche piccolo, ma eseguirlo quando non si è su di essa;

– non modificare la posizione della stessa dall’alto;

– avere sempre una presa sicura a cui sostenersi, quando si posiziona sulla stessa;

– disporre eventualmente di un contenitore porta attrezzi agganciato alla stessa specificatamente previsto per l’uso dal fabbricante;

– disporre eventualmente di un contenitore porta attrezzi agganciato alla vita in caso di utilizzo di attrezzi da lavoro;

– evitare di posizionare un piede su un gradino (piolo) e l’altro su un oggetto o ripiano;

– evitare di sporgersi lateralmente;

– evitare la salita, la discesa e lo stazionamento contemporaneo con altri lavoratori;

– evitare di applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro che potrebbero farla scivolare o ribaltare;

– evitare la salita e la discesa sulla stessa portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;

– evitare la salita e la discesa sulla stessa se si soffre di vertigini;

– evitare la salita e la discesa sulla stessa quando si è stanchi o la funzionalità degli arti è pregiudicata (per esempio: lesioni, dolori ecc.);

– vietarne l’utilizzo alle donne gestanti.

Dopo l’uso della scala è necessario:

– verificare l’integrità di tutti i componenti;

– movimentarla con cautela, considerando la presenza di altri lavoratori per evitare di colpirli accidentalmente;

– tenerla inclinata, mai in orizzontale specie quando la visibilità è limitata quando la si trasporta a spalla;

– non inserire il braccio all’interno della stessa fra i gradini/pioli nel trasporto a spalla;

– evitare che cada a terra o urti contro ostacoli durante la movimentazione;

– riportarla alla minima altezza nel caso del tipo a sfilo a due o tre tronchi;

– riporla in un luogo copertoaeratoasciutto e non esposto alle intemperie;

– riporla verticalmente con i montanti a terra ed assicurarsi che non possa cadere: può essere riposta orizzontalmente per la sua lunghezza, appesa lungo i montanti;

– non riporla a terra orizzontalmente, in quanto fonte di possibile inciampo;

– effettuarne, eventualmente, la pulizia.

Caso di giurisprudenza

A conclusione di questo articolo, si intende esporre un caso di giurisprudenza legato all’utilizzo delle scale portatili, mediante il quale si vuole far comprendere al lettore la responsabilità incorrente in ordine all’utilizzo in cantiere di attrezzature non idonee e come esse possono procurare, se non utilizzate correttamente, danni molto gravi, se non addirittura letali, per il lavoratore, con conseguente procedura penale a carico del datore di lavoro e del committente.

La Corte di Appello di Catanzaro, si pronuncia nei confronti di P.A., con sentenza del 18/6/2018, confermando la sentenza del GUP del Tribunale di Crotone, emessa in data 22/3/2016, appellata dall’Imputato.

Il giudice di primo grado, all’esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato P.A. responsabile del reato previsto dall’art. 589 cod. pen. perché, quale committente del lavori di ristrutturazione del tetto del fabbricato sito in Crotone alla piazza Immacolata n. 19, in cui trovasi l’attività commerciale denominata “Ottica P.”, per colpa consistita nell’inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di seguito specificate, concorreva a cagionare la morte di M.A., il quale scivolava da una scala in ferro sul luogo di esecuzione dei predetti lavori rovinando al suolo; in particolare in violazione dell’art. 90 comma 9 lett. a) D. L.vo n. 81/2008, poiché si avvaleva di soggetto privo dei requisiti tecnico professionali per portare a termine quanto pattuito, nonché in violazione dell’art.113 comma 3 lett, b), comma 5 e 6 lett. d), posto che la scala da cui cadeva M.A. era priva dei ganci di trattenuta alle estremità superiori e di sistemi antisdrucciolevoli, non era legata a parte stabile al fine di impedirne lo sbandamento laterale e, di conseguenza, la caduta, oltre ad essere lunga mt. 3,80 circa e dunque non sporgente almeno un metro oltre il piano da raggiungere. Alla fine del dibattimento, l’imputato veniva condannato, concedendogli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della penale non menzione, con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.