La valutazione del rischio vibrazioni fa parte della valutazione dei rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro richiamati dal D.Lgs.81/08 e smi al Titolo VIII “Agenti Fisici”.
All’ articolo 180 del D.Lgs.81/08 e smi vengono definiti i possibili agenti fisici che possono essere presenti o verificarsi durante le attività lavorative e che possono comportare possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche.
Di qui l’obbligo per il Datore di Lavoro -DL- di eseguire una valutazione specifica del rischio qualora uno o più dei suddetti agenti siano presenti nell’attività lavorativa.
Vibrazioni: riferimenti normativi
La valutazione del rischio vibrazioni deve avere come riferimento la normativa dettata in materia:
- D.Lgs. 81/08 e smi: Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, devono essere presi in esame i seguenti riferimenti tecnici inerenti alla certificazione dei valori di emissione delle vibrazioni trasmesse dai macchinari durante il loro impiego, e i rischi per la salute:
- Direttiva 2002/44/CE – del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)
- UNI ISO 2631-1: Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero, richiamata all’interno del D.Lgs.81/08 e smi nell’allegato XXXV
- Norma UNI EN 30326-1: Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli. Requisiti di base
- Norma UNI EN 12096: Dichiarazione e verifica dei valori di emissione vibratoria
- Norma UNI EN 14253: Misurazione e calcolo della esposizione alle vibrazioni trasmesse all’intero corpo al fine di tutelare la salute dell’operatore
- Norma UNI CEN/TR 15172: Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazione
- UNI EN 1032: Esame di macchine mobili allo scopo di determinare i valori di emissione vibratoria
Per la valutazione del rischio vibrazioni durante l’impiego di attrezzature di lavoro specifiche -come carrelli elevatori industriali e trattori agricoli o forestali- sono, infine, da considerare diverse UNI EN specifiche.
Cosa sono le Vibrazioni e a cosa serve la loro valutazione?
Il rischio derivante dalle vibrazioni è provocato dalle oscillazioni meccaniche determinate da onde di pressione che si trasmettono generalmente attraverso i corpi solidi. Ne conseguono malattie professionali, la cui riconducibilità alle vibrazioni è frequentemente di difficile individuazione.
L’INAIL, all’interno di una guida specifica, descrive le vibrazioni come una particolare oscillazione meccanica attorno a un punto di equilibrio, calcolata sui i seguenti parametri:
- periodo (T): intervallo di tempo necessario per completare un ciclo (reciproco della frequenza)
- frequenza (f): numero di cicli completi nell’unità di tempo
- lunghezza d’onda (l): spazio percorso dall’onda in un periodo
- ampiezza (A): ampiezza dell’onda
- velocità di propagazione (cS): velocità alla quale l’onda si sposta nel mezzo in cui si propaga.
Come si calcolano le vibrazioni?
Le oscillazioni che vengono prodotte possono essere influenzate o meno dall’uso di attrezzature di lavoro, e possono essere di tipo libero o forzato. Per valutarne la pericolosità sulla salute dei lavoratori, bisogna procedere alla loro quantificazione in base a due elementi: frequenza ed intensità.
A seguito dell’analisi del rischio, si potrà stabilire se le vibrazioni saranno trasmesse:
- al sistema mano-braccio -HAV,
- al sistema corpo intero -WBV.
Quelle che attengono al sistema mano braccio sono tutte le le vibrazioni trasmesse quando si impugnano attrezzature sottoposte a vibrazioni e/o impatti, come ad esempio martelli demolitori, decespugliatori, motoseghe, smerigliatrici, trapani (anche quelli da dentista), smerigliatrici, ecc. ….
Quelle che attengono al sistema corpo intero sono tutte le vibrazioni trasmesse quando si è a bordo di macchine ed attrezzature sottoposte a vibrazioni e/o impatti, come ad esempio auto-gru, escavatori, trattori, perforatrici, ecc. …. L’esposizione avviene attraverso il contatto con il sedile e non con l’impugnatura.
Per anni senza una legge sull’esposizione al rischio vibrazioni
L’esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni ha portato nel tempo all’insorgere di numerose malattie professionali e il fenomeno è stato reso più grave principalmente da due fattori:
- assenza per molti anni di una legge specifica,
- valutazione del rischio generalmente inesistente.
Rischio vibrazioni: valori di riferimento per evitare o limitare i danni alla salute
Sulla base della valutazione del rischio vibrazioni, è possibile determinare le eventuali ripercussioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, ed evitare i possibili danni, stabilendo dei valori di riferimento:
- Valore limite: mano braccio di 5 m/s2 su una giornata lavorativa o di 20 m/ s2 sui brevi periodi – corpo interno 1 m/ s2 su una giornata lavorativa o di 1,5 m/ s2 sui brevi periodi.
- Valore di azione: mano braccio di 2,5 m/s2 su una giornata lavorativa – corpo interno 0,5 m/ s2 su una giornata lavorativa.
Lo scopo principale della valutazione è quello di accertare che l’esposizione alle vibrazioni rientri nei limiti di sicurezza definiti o, in caso contrario, di predisporre le procedure necessarie per abbassare il livello di esposizione dei lavoratori o adottare idonei sistemi di protezione collettivi o individuali.
Vibrazioni: come vengono misurate e valutate?
L’unità di misura con cui si quantificano le vibrazioni HAV (trasmesse al sistema mano-braccio) o WBV (trasmesse al corpo intero) è in metri al secondo quadro [m/ s2]. La valutazione deve essere eseguita secondo quanto prescritto e definito dal D.Lgs.81/08 e smi al capo III del Titolo VIII “protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni”, considerando un livello di esposizione settimanale medio ponderato, in funzione del tempo di cinque giorni lavorativi, di otto ore ciascuno.
La valutazione del rischio vibrazioni si basa sul calcolo del livello di esposizione dei lavoratori, distinti per gruppi omogenei all’interno degli ambienti di lavoro.
L’operazione potrà essere eseguita:
- con misurazione strumentale mediante accelerometro di tipo triassiale o piezoelettrico; il rilevamento consente di valutare il livello di vibrazioni emesso dall’attrezzature o dai macchinari presenti nei luoghi di lavoro, eseguendo delle letture mirate in corrispondenza delle sorgenti maggiori.
- senza l’ausilio di strumenti, in questo caso si parla di valutazione del rischio vibrazioni senza misurazione, eseguita mediante banche dati. Usualmente viene utilizzata la banca dati pubblicata dal’ ex C.P.T. di Torino che indica i valori di emissione di macchine e attrezzature, validate dalla Commissione consultiva permanente. In alternativa si possono utilizzare i dati di certificazione dei costruttori.
Vibrazioni: cosa deve riportare la valutazione?
Nella valutazione rischio vibrazioni dovrà essere indicata:
- la metodologia della valutazione, se diretta / strumentale o mediante l’utilizzo delle banche dati
- il livello, il tipo e la durata dell’esposizione suddivisa per gruppi di lavoro omogenei
- i livelli di esposizione e l’eventuale esposizione ai valori limite
- gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori esposti
- le misure preventive adottate, come ad esempio la formazione, informazione ed addestramento specifico dei lavoratori, eventuali procedure e turnazioni per limitare l’esposizione dei lavoratori, interventi di sorveglianza sanitaria
- le misure protettive più idonee: dispositivi di protezione collettiva o individuale adottati
Nel caso di valutazione strumentale dovranno essere inoltre riportati i dati del tecnico che ha effettuato la valutazione ed il certificato di taratura dell’accelerometro in corso di validità.
Vibrazioni: quali sono i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori?
Il rischio vibrazioni non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute dei lavoratori possono essere anche piuttosto gravi.
Dalle statistiche pubblicate dall’INAIL risulta che le malattie professionali più comuni e con danni importanti consistono nell’aumento di patologie del rachide lombare, disturbi gastrointestinali e digestivi, conseguenze sull’apparato riproduttivo, disturbi circolatori, effetti vestibolari (vertigini o problemi di equilibrio).
Vibrazioni: le misure di prevenzione e protezione
Per ridurre i possibili danni provocati dalle vibrazioni è possibile predisporre varie misure di prevenzione e protezione, tra cui:
- adottare procedure operative che limitino o riducano l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni
- impiegare attrezzature e macchinari a bassa emissione di vibrazioni
- isolare la sorgente provvedendo all’installazione di elementi e/o materiali assorbenti
- utilizzare dispositivi di protezione individuale -DPI– come guanti antivibranti,
- ridurre le vibrazioni dal telaio alla cabina di un macchinario o ricorrere a sedili antivibranti, assorbendo le vibrazioni trasmesse all’operatore
- nel caso delle vibrazioni HAV, formare, informare e sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di impugnare correttamente gli utensili. Segnalare comunque eventuali malfunzionamenti / guasti
- nel caso delle vibrazioni WBV, provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori sensibilizzandoli sulle corrette posture da assumere durante la guida e sugli accorgimenti per evitare lombalgie. Segnalare eventuali malfunzionamenti / guasti.
Vibrazioni: quando è obbligatoria la valutazione?
La valutazione del rischio vibrazioni è sempre obbligatoria e riguarda tutte le aziende indipendentemente dal settore produttivo. Anche quando il possibile rischio vibrazioni sia chiaramente assente o trascurabile, il Datore di lavoro -DL– deve comunque procedere alla sua valutazione, indicando espressamente nel Documento di Valutazione dei Rischi -DVR- gli esiti di tale valutazione.
Vibrazioni: ogni quanto va aggiornata la valutazione?
La valutazione del rischio vibrazioni come stabilito dal D.Lgs.81/08 e smi all’articolo n.181 comma 2 dovrà essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione e in possesso di specifiche conoscenze in materia.
La valutazione del rischio vibrazioni dovrà essere comunque aggiornata o rielaborata nel caso si verifichino modifiche sostanziali o in presenza di fatti che potrebbero renderla obsoleta, come ad esempio:
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria eseguita dal MC mostrino l’inefficienza delle procedure e misure adottate
- in occasione di modifiche dei processi o delle tecniche produttive
- in caso di modifiche dell’organizzazione e delle figure coinvolte
- in caso di modifica o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature impiegate.