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Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Per poter eliminare o, ove non sia possibile, ridurre i rischi di infortunio durante l’attività lavorativa, il Datore di lavoro deve adottare delle misure di prevenzione e protezione. Tra queste ultime rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale, comunemente chiamati DPI.

Il D.lgs 81/2008 e smi definisce i DPI come: “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la propria sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

I DPI non sono tutti uguali, infatti sono ideati per proteggere da vari rischi, che si differenziano sia per natura sia per entità. In base alla natura del rischio da cui offrono protezione i dispositivi si dividono in DPI di: I Categoria, II Categoria e III Categoria.

Quali sono i DPI di I Categoria?

I DPI di I Categoria sono progettati per la protezione del lavoratore da rischi minimi per la salute e sicurezza. Quindi, troviamo dispositivi che proteggono dal contatto con superfici calde che non superino i 50 °C, da condizioni atmosferiche di natura non estrema, da lesioni oculari provocate dall’ esposizione alla luce solare.

Quali sono i DPI di II Categoria?

I DPI di II Categoria sono quei dispositivi in grado di proteggere il lavoratore da lesioni, anche rilevanti, ad occhi, mani, braccia, viso ed arti inferiori. Tra i DPI di II categoria troviamo indumenti ad alta visibilità, dispositivi per proteggere da rischi meccanici, dispositivi di protezione del capo e dispositivi di protezione totali o parziali del viso.

Quali sono i DPI di III Categoria?

I DPI di III Categoria sono quelli atti alla protezione da rischi che potrebbero avere conseguenze di grave entità, come la morte o danni irreversibili. Tra questi troviamo dispositivi per la protezione contro i rischi di cadute dall’alto, per la protezione delle vie respiratorie e per la protezione del capo quando la temperatura dell’aria è superiore ai 100°C.

La certificazione dei DPI

I Dispositivi di Protezione Individuale non possono essere messi sul mercato se non rispondono ai “requisiti essenziali di salute e di sicurezza”, a loro volta suddivisi in requisiti di carattere generale, requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI e requisiti supplementari specifici per i singoli rischi da cui proteggersi.

Ogni DPI, quindi, deve possedere la dichiarazione CE di conformità e, nel caso dei DPI di II e III categoria, attestato di certificazione CE che comprende il marchio di identificazione del fabbricante, il riferimento al modello di DPI e qualsiasi ulteriore indicazione per l’identificazione del DPI (taglia, colore, prestazioni, ecc.)