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Responsabile dei lavori: chi è e quali sono i suoi compiti?

La figura del Responsabile dei lavori è strettamente legata a quella del Committente, per conto e su delega del quale agisce assumendosene le responsabilità. Nei cantieri di lavori edili o di ingegneria civile si identifica nella figura del Committente -soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata- indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto è il titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto ed è legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori. È una persona fisica, in quanto soggetto a obblighi penalmente sanzionabili, ed è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra e interagisce con quella di altre figure di garanti (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.).

Il Committente ha l’obbligo di assicurare le misure generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere, di valutare e eliminare tutti i rischi e, ove ciò non sia possibile, di ridurli al minimo. Queste misure generali di tutela sono riconducibili all’art.15 del D. Lgs. N. 81/2008 e, pertanto, il Committente è tenuto a rispettarle fin dal momento in cui deve effettuare le prime scelte tecnico-organizzative e pianificare le varie fasi di attività cantieristica

Per questa sua particolare posizione, se non impedisce un evento che ha l’obbligo giuridico di impedire, è come se lo avesse cagionato.

Spesso, però, il committente non ha strumenti e competenze necessari e sufficienti per assumersi tali responsabilità. Per questo motivo può procedere alla nomina di una persona in grado di svolgere i compiti previsti ai sensi del d. lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro in suo nome e per suo conto: si tratta, appunto, del Responsabile dei lavori.

In mancanza di questa nomina (non obbligatoria per legge), il Responsabile dei lavori coincide con il Committente stesso.

Il Responsabile dei lavori può essere il Committente o un soggetto diverso

Gli obblighi di legge in capo al Committente di opere private hanno l’obiettivo di promuovere una maggiore sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare nei cantieri edili. Uno di tali adempimenti orientati alla sicurezza riguarda appunto la nomina del Responsabile dei lavori.

Anche la Cassazione ha confermato la centralità del Responsabile dei lavori in relazione alla gestione della sicurezza nei cantieri (Sent. 10.06.2008 n.23090).

Un’altra pronuncia ha ribadito che il Committente è esonerato dalle proprie responsabilità solo se ha conferito al Responsabile dei lavori una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche (Sent. 22.09.2009 n.36869).

In ogni caso, qualora il Committente ritenga di essere in possesso delle competenze necessarie per svolgere questa attività, può ricoprire la figura del responsabile dei lavori.

Quando occorre nominare il Responsabile dei Lavori (81/08)?

All’interno di un cantiere la figura principalmente responsabile è quella del Committente, soggetto per conto del quale l’opera progettata viene eseguita. Il committente è il perno attorno al quale ruotano la sicurezza nel cantiere e le relative responsabilità.

Quando, però, il Committente non possieda gli strumenti e le capacità tecnico-professionali necessarie per assumersi tali responsabilità, risulta necessario affidare il ruolo di Responsabile a una figura professionale specializzata in grado di interpretare e rispettare correttamente il progetto da portare a termine, nell’osservanza dei vincoli normativi vigenti. Questa figura è appunto il Responsabile dei lavori.

Nello specifico ci sono diverse circostanze in cui è opportuno nominare un Responsabile dei lavori per la sicurezza nei cantieri edili, che operi in luogo e per conto del Committente responsabile:

  • mancanza da parte del Committente di competenze e requisiti professionali necessari per ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla legge;
  • opere commissionate da più di un Committente, per le quali è richiesta una figura di riferimento esterna per la gestione della sicurezza nei cantieri.  In questo caso, inoltre, qualora non sia stato nominato un Responsabile dei lavori, eventuali sanzioni ricadranno su ciascun committente.

Come si nomina il Responsabile dei lavori? La delega scritta

La nomina del Responsabile dei lavori va effettuata in forma scritta e dev’essere sottoscritta dalle parti interessate. Inoltre, è importante che sia possibile attestarne la data certa. È fondamentale che l’incarico attribuito al Responsabile dei lavori venga redatto sotto forma di vera e propria delega scritta, altrimenti il Committente continuerebbe ad essere la figura responsabile, nonostante la nomina.

Tuttavia, bisogna fare una distinzione tra Committente privato e pubblico: mentre il primo è libero di nominare un Responsabile dei lavori scelto liberamente e discrezionalmente, il secondo è vincolato alla nomina di un Responsabile del Procedimento.

In entrambi i casi, comunque, l’esonero del Committente dalle incombenze previste dalla normativa di riferimento non implica la totale assenza di responsabilità in capo al medesimo: infatti, in caso di irregolarità che prevedano sanzioni, potrebbe essere chiamato a rispondere per culpa in eligendo -nel caso in cui abbia nominato un Responsabile dei lavori che, alla prova dei fatti, si sia dimostrato non idoneo- o, ancora, per culpa in vigilando -nell’ipotesi di mancato o insufficiente controllo sull’operato del delegato-.