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Sbarco in quota da Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE)

Lo sbarco in quota mediante l’impiego di una Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE) per opere di piccola entità o marginali, è ormai una prassi lavorativa consolidata, data dalla duttilità dell’attrezzatura di lavoro e delle sue caratteristiche intrinseche tecniche/operative (velocità di installazione, reperibilità sul mercato, facilità di impiego), in contrapposizione con l’installazione di opere di protezione collettiva, come i ponteggi metallici.

I quesiti da porsi sono:

  • è possibile sbarcare in quota, magari su di una copertura, impiegando una Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE)?
  • questa procedura è conforme a quanto previsto ed indicato in materia di salute e sicurezza dal Testo Unico 81/08 e s.m.i.?
  • ci sono dei vincoli o delle prescrizioni?

Quale tipo di PLE scegliere?

Il primo punto da analizzare è sempre la valutazione dei rischi, da eseguirsi da parte del Datore di lavoro, che deve scegliere il tipo più idoneo di attrezzatura o opera provvisionale per la realizzazione del progetto.

L’art.111 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. al comma 1 recita che il Datore di lavoro:

  • dovrà dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
  • valutare le dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi

Accesso ai posti di lavoro in quota: piattaforme, impalcati e passerelle

L’art.111 prosegue al comma 2:

“Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta”.

Analizzando quanto prescritto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. tale prassi lavorativa non è vietata, ed è consentita a determinate condizioni di impiego.

Quali le caratteristiche tecniche delle PLE?

Le PLE hanno precise caratteristiche intrinseche e tecniche. Le Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) sono costruite nel rispetto della direttiva macchine (nuovo regolamento (UE) 2023/1230 che sostituisce la direttiva macchine 2006/42/CE)

Che cosa prevede la norma EN 280 1 / 2 del 2022?

Inoltre, per la progettazione e la realizzazione di una piattaforma di lavoro elevabile (PLE) i costruttori sono soliti utilizzare la norma armonizzata EN 280 1/2:2022 che ha l’obbiettivo di aggiornare i costruttori, collaudatori e verificatori sui contenuti della ex norma EN 280:2015. Gli argomenti della norma sono:

  • EN 280-1 progettazione, i criteri di stabilità, costruttivi e di sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili elevabili in generale;
  • EN 280-2 completamente nuova, fornisce criteri aggiuntivi per le strutture di sollevamento installate all’interno delle piattaforme di lavoro.

Il rispetto della norma armonizzata EN 280 garantisce al costruttore il soddisfacimento di alcuni dei cosiddetti requisiti essenziali di sicurezza richiamati nella Direttiva Macchine.

È vietato lo sbarco in quota dalla PLE?

Andando ad analizzare quanto indicato dalla norma EN 280, la procedura dello sbarco in quota non è vietato, ma molto semplicemente non contemplato. La norma vieta testualmente “di salire o scendere dalla piattaforma di lavoro quando elevata riferendosi al divieto di salire e scendere dal cestello quando questo è sollevato, andando cioè ad arrampicarsi lungo il braccio aperto, che nulla ha a che vedere con la procedura di sbarco in quota.

Cosa prevede la Direttiva Macchine?

Andando ad analizzare la Direttiva Macchine, la stessa prevede espressamente per il fabbricante l’obbligo di informare l’utilizzatore sulle caratteristiche della macchina che sono essenziali per comprendere quale sia l’impiego raccomandato e quali siano le disposizioni per la manutenzione; non solo, è prescritto anche che il fabbricante descriva l’uso previsto della macchinae tenga conto anche dell’uso scorretto che si può ragionevolmente prevedere.

Per esempio, se una PLE non è idonea allo sbarco in quota, trattandosi di un uso scorretto ragionevolmente prevedibile, il fabbricante nelle istruzioni deve indicare che tale tipo di utilizzo integra un uso scorretto della macchina. Le informazioni elencate nell’allegato della Direttiva sono cogenti, e possono essere sommate ad altre. Le istruzioni si possono considerare un efficace strumento di comunicazione tra fabbricante e utilizzatore: devono consentire all’utilizzatore di comprendere se la macchina è idonea o meno all’utilizzo che prevede di farne.

Una lacuna delle istruzioni può essere invece considerata un difetto della macchina, nel caso in cui causi danni a cose o persone.

Esempio di un libretto di uso e manutenzione di una PLE

Prendiamo ad esempio quanto è indicato all’interno di un libretto di uso e manutenzione di una PLE.

Esaminiamo il libretto di una piattaforma aerea modello HX200 della Multitel; al capitolo “uso previsto” il costruttore oltre a specificare per cosa è stata progettata e costruita la macchina, precisa che la possibilità dell’uscita e del rientro dal cesto a livelli diversi dal terreno non sono espressamente vietati, ma è essenziale che prima di effettuare tale manovra venga redatta dal responsabile della sicurezza del luogo di lavoro una puntuale valutazione dei rischi e una conseguente procedura esecutiva che tenga conto come minimo dei seguenti fattori:

  • Entità dello spostamento dovuto alla discesa prevista dalla procedura suddetta
  • Modalità e tempi di trasferimento del lavoratore dal cesto alla zona di lavoro
  • Rischi di caduta di persone durante il trasferimento dal cesto al luogo di lavoro in quota
  • Rischi derivanti dalla caduta di attrezzature e/o materiali durante il trasferimento delle persone dal cesto al luogo di lavoro in quota
  • I limiti di carico del cesto
  • Le segnalazioni di allarme della macchina (limitatore di carico / momento / eventuali sensori di prossimità)
  • Le condizioni e i divieti di utilizzo della macchina comunque presenti a manuale di uso
  • La disponibilità e l’effettivo utilizzo di un numero sufficiente di Dispositivi di Protezione Individuali per ogni persona trasportata

Quando sono possibili gli sbarchi in quota dal cestello?

A conclusione dell’analisi, si può affermare che lo sbarco in quota dal cestello di una piattaforma area è consentito nei soli casi in cui tale soluzione sia la più idonea per la realizzazione delle opere in sicurezza; per l’esecuzione di tale attività dovrà essere impiegata esclusivamente un’attrezzatura di lavoro per la quale il costruttore abbia previsto all’interno del libretto di uso e manutenzione la possibilità di utilizzo per lo sbarco in quota.

Cestelli da lavoro e PLE: una guida e vari riferimenti bibliografici

Per le corrette procedure si rimanda alla guida “Uscire da e risalire su cestelli da lavoro e PLE” redatto dal gruppo di lavoro D-A-CH-S

Riferimenti bibliografici:

  • Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
  • Norma armonizzata EN 280 1/2:2022
  • “Lo sbarco in quota dalle PLE” redatto da IPAF in collaborazione con INAIL ed ASSSOLOMBARDIA
  • “Apparecchi di sollevamento persone” redatto da INAIL collana ricerche pubblicazione 2021