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DVR, DUVRI, POS. COSA SONO?

Il Documento Valutazione dei Rischi -DVR– viene redatto per individuare e valutare tutti i rischi presenti e/o possibili all’interno di una realtà produttiva (stabilimenti, capannoni, uffici, laboratori, ecc…) che possono minacciare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il DVR è uno degli obblighi indelegabili del Datore di lavoro di ogni azienda, indipendentemente dal settore di attività.

Il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti -DUVRI- è un documento obbligatorio in capo al Datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e smi, da stilare nel caso in cui vengano svolte attività in outsource all’interno dell’azienda. Il documento è finalizzato a raccogliere ed enumerare le misure da adottare per evitare o ridurre i possibili rischi interferenziali tra i diversi interventi, con l’obbiettivo di favorire una sinergia tra le società/imprese. La sua redazione è obbligatoria se la somma delle operazioni in outsource, che si eseguiranno nell’anno, sia superiore ai 5 uomini/giorno, o nel caso di rischi incendio o di atmosfere esplosive (miscele d’aria e sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri), o ancora di attività in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e assimilabili; infine, in presenza di agenti cancerogeni, mutageni e biologici.

Il Piano Operativo di Sicurezza –POS- è un documento obbligatorio che deve essere redatto da parte del datore di lavoro delle imprese affidatarie e/o esecutrici prima dell’inizio dei lavori. L’elenco degli interventi edili o di ingegneria civile è richiamato all’interno dell’allegato X del D.Lgs.81/08 e smi. Si tratta, per esempio, di lavori di: costruzione, manutenzione, riparazione, risanamento o ristrutturazione, demolizione o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, sia strutturali sia elettriche. I contenuti minimi del POS sono indicati nell’allegato XV del D.Lgs.81/08 e smi.

DVR, DUVRI E POS. Quali sono le differenze?

La matrice comune tra i documenti è la valutazione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle attività lavorative/ produttive, con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La differenza fondamentale tra il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti -DUVRI- e il Documento Valutazione dei Rischi -DVR- dipende dalla presenza o meno, all’interno di una realtà produttiva, di una azienda esterna cui viene appaltata la realizzazione di opere o prestazioni in outsource (esternalizzate). Si pensi, ad esempio, all’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuati da manutentori, società di servizi, imprese di pulizie, ecc. che devono essere svolti nei luoghi di lavoro dell’azienda committente.

Occorre, quindi, distinguere tra l’obbligo di redazione di un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa» -il DVR- che è posto a carico di ciascuno” dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori, e l’obbligo di redazione di un documento contenente in particolare la valutazione dei rischi da interferenze -il D.U.V.R.I.- che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente”. Quando queste attività consistono in lavori edili o di ingegneria civile (previsti dal titolo IV del D.Lgs.81/08 e smi “cantieri temporanei o mobili”), l’azienda esterna appaltatrice dovrà provvedere anche a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

QUANDO REDIGERE il POS? E QUANDO REDIGERE IL DUVRI?

Se l’appalto si configura come un cantiere temporaneo o mobile, le imprese affidatarie e/o esecutrici devono provvedere alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza -POS- , che si riferisce ai soli rischi presenti all’interno del cantiere specifico ed alle lavorazioni da realizzarsi. Deve essere elaborato dal Datore di Lavoro, come previsto e definito dall’articolo 17 del D.Lgs.81/08  e s.m.i., per poi essere trasmesso all’RLS, al Committente, al Responsabile dei lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ove presenti / nominati.

Qualora gli interventi non ricadano in quelli elencati nell’allegato X del D.Lgs.81/08 e smi,  il Datore di Lavoro di un’azienda committente che esternalizza delle attività all’interno della propria sede ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, deve provvedere all’elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti -DUVRI.