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La Notifica preliminare nei cantieri edili: art. 99 d.lgs. 81/08

Che cos’è la notifica preliminare?

È un documento che contiene tutte le informazioni relative all’opera e agli incaricati della sicurezza di un cantiere edile in prossima partenza.

Lo scopo della notifica è quello di avvisare le autorità ispettive della presenza dei cantieri mobili, i quali sono spesso quelli che presentano maggiori criticità e rischi di incidenti sul lavoro; il fine ultimo, quindi, è quello di aumentare i controlli e prevenire gli infortuni sul lavoro.

Quando c’è l’obbligo della notifica preliminare?

La notifica preliminare è obbligatoria solo nei casi previsti all’articolo 99 del Testo Unico sulla Sicurezza. E cioè:

  • Cantieri con più imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi, anche non in contemporanea, per i quali è necessario nominare un coordinatore della sicurezza;
  • Cantieri a unica impresa esecutrice che, sebbene inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella categoria di cui al punto precedente, per effetto di variazioni sopravvenute in corso d’opera;
  • Cantieri in cui agisce un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Chi deve predisporre la notifica preliminare? A chi va inviata la notifica preliminare?

La notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 D.Lgs 81/08 deve essere redatta dal Committente o, in sua vece, dal Responsabile dei lavori  -ove nominato- e va inviata da questi ultimi prima dell’inizio dei lavori a:

  • Asl
  • Ispettorato del lavoro
  • per gli interventi pubblici anche al Prefetto.

Una copia del documento va inoltre affissa in un’area ben visibile del cantiere e custodita, per essere facilmente a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione.

Nel caso in cui le opere da eseguire siano soggette al permesso di costruire (P.D.C.) o a denuncia di inizio lavori (D.I.A.), il Committente o il Responsabile dei lavori devono trasmettere la notifica preliminare -insieme con il Documento di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi (Durc)- anche all’amministrazione concedente.

Che cosa contiene la notifica preliminare?

La notifica preliminare contiene tutte le notizie necessarie sul cantiere che sarà aperto di lì a poco. L’articolo 99 del Testo Unico rimanda all’allegato XII dello stesso decreto per indicare le informazioni obbligatorie dell’atto.

Le informazioni sono in genere articolate in due sezioni:

  1. I dati relativi all’opera

• indirizzo del cantiere;

• natura dell’opera;

• data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;

• durata presunta dei lavori in cantiere;

• numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;

• numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;

• identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;

• ammontare complessivo presunto dei lavori in euro

  • I dati anagrafici degli incaricati della sicurezza nel cantiere
  • Il Committente dell’opera;
  • Il Responsabile dei lavori;
  • Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
  • Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Come si trasmette la notifica preliminare?

Ai sensi dell’articolo 99 comma 1-bis del Testo Unico le notifiche preliminari vengono archiviate in una banca dati istituita presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In Italia non è stato ancora attivato un portale telematico con un servizio unico per la trasmissione della documentazione di cantiere, pertanto le notifiche preliminari vanno al momento inviate agli Enti locali competenti secondo le modalità di volta in volta previste dagli stessi (Posta elettronica certificata -PEC- o portali telematici autorizzati).

Quali le conseguenze del mancato invio?

L’omesso invio della notifica preliminare comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori -ove nominato- (combinato disposto dell’art. 90 comma 9 lett. c) e art. 157 comma 1 lett. c)).

Ulteriori conseguenze negative del mancato invio della notifica preliminare sono:

  • sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo per la realizzazione dell’opera nel caso in cui la notifica non venga inviata al Comune concedente;
  • perdita della possibilità di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Notifica preliminare postuma

Se l’organo di vigilanza, a seguito di ispezione in cantiere, trova la notifica preliminare, anche se inviata in ritardo, allora non c’è alcuna sanzione né blocco dei permessi. La notifica è valida anche se tardiva.

La notifica preliminare va aggiornata?

La notifica preliminare di cantiere è, appunto, un preliminare, proprio perché nel corso dei lavori possono insorgere dei cambiamenti rispetto a quanto inizialmente notificato ad ASL e DPL.

Anche una sola modifica nelle attività di cantiere rende necessario l’aggiornamento della notifica preliminare, con la correzione dei dati, ormai superati dai fatti.

Il caso più comune di rettifica del documento riguarda il subentro di una nuova impresa, non prevista nella fase iniziale dei lavori. La notifica così integrata sarà da trasmettere nuovamente a tutte le autorità.

Conseguenze del mancato aggiornamento della notifica preliminare

Poiché l’art. 99 del T.U. nell’affrontare la questione della notifica preliminare, non menziona minimamente il successivo aggiornamento, se ne può evincere che l’omesso aggiornamento della notifica non è sanzionabile.

Il mancato aggiornamento della notifica preliminare non può essere contestato né penalmente né con la sanzione amministrativa pecuniaria, solo l’ispettore -a seguito di sopralluogo in cantiere- può imporre una “disposizione” affinché la notifica preliminare sia aggiornata (il mancato adempimento a tale disposizione è punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a € 413 ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. 758/94).